Strutture di alloggio

Base legale notifiche pernottamenti e tasse turistiche

Regolamento della legge sul turismo


(RLTur)

Notifica dei pernottamenti


Obblighi per i datori d’alloggio (art. 20 LTur)

Art. 9 

1 I gestori professionali di alloggi, quali alberghi, campeggi, villaggi di vacanza, ostelli e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.

2 I datori di alloggio che affittano privatamente residenze, appartamenti di vacanza o simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono esentati dall’obbligo di notifica in formato elettronico e sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l’anno, al più tardi entro il 5 gennaio.

 

Tasse per il turismo


Categorie di alloggio (art. 21 e 23 LTur)

Art. 11


Le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle tasse turistiche sono:
a) gli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) gli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c) le camere, gli appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) i campeggi, i «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) gli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) le capanne, gli alloggi collettivi o alloggi turistici simili.

Tassa di soggiorno (art. 21 cpv. 3 LTur)

Art. 12

I datori d’alloggio sono tenuti a:
a) addebitare la tassa di soggiorno all’ospite separatamente da ogni prestazione fornita;
b) incassare la tassa di soggiorno presso l’ospite e riversarne l’importo alle OTR secondo le modalità definite dalle OTR.

Decreto esecutivo sulle tasse turistiche


Tassa di soggiorno


Art. 1 
Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 2 LTur sono le seguenti:
a) fr. 4.50 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) fr. 3.40 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c) fr. 2.00 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 2.30 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) fr. 2.30 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili;
g) fr. 2.00 per gli stabilimenti d’alloggio offerti mediante portali online a incasso diretto 

Ticino Ticket


Maggiori dettagli sulle tasse di soggiorno per hotel, ostelli e campeggi che hanno diritto ad emettere il Ticino Ticket sono disponibili a questo link.

Tassa di promozione


Art. 2 
Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:
a) fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b) fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c) fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d) fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e) fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f) fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.