STRUTTURA | ALIQUOTE TASSA DI SOGGIORNO | AUMENTO DOVUTO AL PROGETTO TICINO TICKET | TOTALE CHF |
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Alberghi o alloggi turistici simili 4**** e 5***** o equivalenti | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
Alberghi o alloggi turistici simili da 1* a 3*** o non classificati | 2.00 | 1.40 | 3.40 |
Campeggi | 1.00 | 1.30 | 2.30 |
Ostelli della gioventù o simili | 1.00 | 1.30 | 2.30 |
Basi legali e decreti
Strutture d’accoglienza prese in considerazione
Quale struttura d’accoglienza è presa in considerazione dal progetto Ticino Ticket?
Concetto
Il progetto Ticino Ticket, così come presentato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, in questa sua prima fase, prende in considerazione esclusivamente gli alberghi, gli ostelli della gioventù e i campeggi che d’un canto avranno la possibilità di offrire ai loro ospiti il Ticino Ticket e dall’altro quest’ultimi saranno assoggettati a un aumento di Tassa di Soggiorno (vedi tabelle sottostanti).
Per quanto attiene alle strutture sopraccitate, si specifica che gli aderenti all’iniziativa sono coloro il cui esercizio soggiace ad autorizzazione per esercizio con alloggio (rilasciata dal Servizio autorizzazioni commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni) e all’obbligo del diploma cantonale di esercente per la gerenza, segnatamente gli alberghi, i motel, gli apparthotel, i garni (bed and breakfast), le pensioni, le locande e gli ostelli (cfr. art 6, cifre 1 e 2 RLear) e i campeggi di vacanza (ai sensi della Legge sui campeggi).
Basi legali
L’estratto del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, RLear del 16.03.2011, elenca le specificità richieste agli esercizi pubblici con alloggio inseriti in questa prima fase:
Albergo (Motel)
Art. 11 L’albergo (Motel) è l’esercizio dove si offre alloggio e che comprende almeno una ricezione, servizi di ristorazione e di caffè. I servizi non devono, nella loro struttura e ubicazione, essere tali da risultare indipendenti dall’esercizio principale, devono rimanere aperti unicamente in concomitanza con quest’ultimo ed essere situati su un’area appropriatamente delimitata.
Art. 12 L’albergo può comprendere delle dipendenze che fanno parte integrante della gestione alberghiera. Sono considerate dipendenze uno o più stabili destinati ai servizi alberghieri, la cui distanza dall’edificio adibito ad albergo non impedisce una normale sorveglianza da parte dell’albergatore.
Garni (Bed and breakfast)
Art. 13 Il garni (Bed and breakfast) è l’esercizio dove agli ospiti alloggiati viene servita unicamente la prima colazione. In questi esercizi è consentita l’installazione di un servizio bar riservato agli ospiti alloggiati come pure di un frigobar in ogni camera.
Pensione
Art. 14 La pensione è l’esercizio che dispone almeno di 10 letti e dove si servono cibi e bevande esclusivamente alle persone che vi sono alloggiate.
Locanda
Art. 15 La locanda è il ristorante che, oltre a cibi e bevande, offre pure alloggio. La locanda deve disporre di un servizio di ricezione. Per il servizio dei cibi, è applicabile l’art. 21 cpv. 1 e 2.
Ostello
Art. 16 L’ostello è l’esercizio nel quale il servizio è limitato all’alloggio a prezzi modici. Se l’offerta è pure estesa ai cibi e alle bevande l’ostello è assimilato alla pensione.